﻿{"id":681,"date":"2022-11-11T12:47:16","date_gmt":"2022-11-11T11:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/delosce.esteri.it\/?page_id=681"},"modified":"2022-11-11T12:47:16","modified_gmt":"2022-11-11T11:47:16","slug":"la-questione-della-personalita-giuridica-dellosce","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/delegazioneosce.esteri.it\/it\/litalia-e-losce\/che-cosa-e-losce\/la-questione-della-personalita-giuridica-dellosce\/","title":{"rendered":"La questione della personalit\u00e0 giuridica dell&#8217;OSCE"},"content":{"rendered":"<p>Sulla questione della personalit\u00e0 giuridica dell\u2019OSCE gli Stati partecipanti si sono lungamente confrontati, senza mai trovare un accordo. Al contrario di altre Organizzazioni Internazionali, l\u2019OSCE non fu creata da un documento giuridicamente vincolante (una &#8220;Carta&#8221;, come ad esempio le Nazioni Unite), e i tentativi di garantirle personalit\u00e0 giuridica si sono sistematicamente rivelati infruttuosi. Ci\u00f2 ha indotto l\u2019Organizzazione a ricercare la propria personalit\u00e0 giuridica mediante una serie di accordi bilaterali con i singoli Paesi: ad oggi, su 57 Stati partecipanti, l\u2019OSCE ha concluso accordi con 27 di loro, in varie forme. I due accordi pi\u00f9 comprensivi e pi\u00f9 importanti sono quelli &#8220;di sede&#8221; conclusi con Austria e Polonia, che ospitano gran parte delle strutture esecutive centrali dell&#8217;Organizzazione. Il quadro che deriva da tale pratica \u00e8 frammentato e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.oscepa.org\/en\/documents\/helsinki-40\/seminar-4-diis\/2814-helsinki-40-food-for-thought-paper-the-osce-s-lack-of-an-agreed-legal-status-challenges-in-crisis-situations\/file\">crea numerosi ostacoli pratici alle attivit\u00e0 dell\u2019Organizzazione<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>STORIA<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019origine della questione risale alla fondazione della CSCE, basata su impegni politici e non su un trattato internazionale.<\/p>\n<p>Dopo la caduta del muro di Berlino, con la sua trasformazione da Conferenza (la CSCE) in struttura permanente, l\u2019OSCE ha acquisito lo status di organizzazione regionale ai sensi del cap. VIII della carta ONU. Nonostante ci\u00f2, e nonostante le molte caratteristiche tipiche delle Organizzazioni Internazionali &#8211; quali un Segretariato di grandi dimensioni, altre Istituzioni comuni, organi in seduta permanente, e missioni sul campo \u2013 l\u2019OSCE manca di un atto fondativo (o Carta) giuridicamente vincolante.<\/p>\n<p>Nel 1993, la Decisione n. 2 del Consiglio Ministeriale di Roma raccomand\u00f2 agli Stati partecipanti di adottare strumenti legislativi nazionali che garantissero personalit\u00e0 giuridica alle istituzioni dell\u2019OSCE, oltre che privilegi e immunit\u00e0. Tuttavia, furono pochi gli Stati che diedero seguito all\u2019impegno preso a Roma (<strong>tra essi l&#8217;Italia, con\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;301\">Legge 30 luglio 1998, n. 301<\/a><\/strong>), tanto che al Vertice di Istanbul del 1999 i Capi di Stato e di Governo dei Paesi OSCE decisero di cambiare approccio. Le discussioni del gruppo informale di lavoro creato a Istanbul si arenarono per\u00f2 gi\u00e0 nel 2002, dopo aver prodotto un \u201cDraft text for a convention on international legal personality, legal capacity and privileges and immunities of the OSCE and its officials\u201d. Su spinta di un \u201cPanel of Eminent Persons\u201d, nel 2005 le discussioni ripresero informalmente, portando all\u2019iniziativa della Presidenza belga del 2006 di formare un gruppo di nove esperti incaricato di elaborare raccomandazioni. Dal lovoro degli esperti risult\u00f2 il suggerimento di recuperare la \u201cDraft Convention\u201d del 2002 che port\u00f2 il Consiglio Ministeriale di Bruxelles nel 2006 a\u00a0<strong>creare un gruppo informale di lavoro<\/strong>\u00a0incaricato di redigere un progetto di Convenzione da presentare ai Ministri l\u2019anno successivo.<\/p>\n<p>La \u201cDraft Convention on the international legal personality, legal capacity, and privileges and immunities of the OSCE\u201d del 2007 non fu per\u00f2 presentata al Consiglio Ministeriale di Madrid per un disaccordo su tre note, volute da un paio di Stati partecipanti, che sottolineavano la necessit\u00e0 di approvare un documento costituente dell\u2019Organizzazione, ovvero una \u201cCarta\u201d che ne definisse la struttura, prima, o in parallelo, all\u2019adozione della Convention sulla personalit\u00e0 legale.<\/p>\n<p>Lo stallo venutosi a determinare nel 2007, e tuttora vigente, ha indotto gli Stati partecipanti a schematizzazione delle opzioni in materia di personalit\u00e0 giuridica dell\u2019OSCE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>LE C.D. &#8220;QUATTRO OPZIONI&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; opzione 1: l\u2019adozione in seno all\u2019OSCE, dunque per consenso, della Draft Convention del 2007 senza le note sopra descritte. Tale opzione risulta la preferita dalla maggioranza dei Paesi OSCE (tra i quali tutti gli occidentali);<\/p>\n<p>&#8211; opzione 2: l\u2019adozione della Draft Convention del 2007 e la parallela adozione di un documento costitutivo dell\u2019OSCE (la \u201cCarta\u201d). Nel 2012 la Presidenza irlandese prov\u00f2 a percorrere la strada della Carta, sottoponendo una prima bozza agli Stati partecipanti. L\u2019iniziativa di Dublino incontr\u00f2, tuttavia, una decisa opposizione di alcune delegazioni, soprattutto occidentali, preoccupate che l\u2019apertura del negoziato potesse rimettere in gioco i principi fondanti della CSCE-OSCE, compresi i diritti umani, la democrazia e la libert\u00e0 dei media;<\/p>\n<p>&#8211; opzione 3: l\u2019adozione della Draft Convention del 2007 in versione ampliata (\u201cConvention Plus\u201d), con l\u2019aggiunta di alcuni elementi statutari\/costituenti che qualifichino l\u2019atto come Statuto dell\u2019Organizzazione. Questa opzione prevedrebbe, tra l\u2019altro, l\u2019inserimento nel testo della regola del consenso per la sua entrata in vigore. Tale tentativo di mediazione sinora non ha vinto le perplessit\u00e0 sollevate al riguardo dell\u2019opzione 2;<\/p>\n<p>&#8211; opzione 4: l\u2019adempimento dell\u2019impegno preso a Roma nel 1993, attraverso la firma e la ratifica della Draft Convention del 2007 (non, quindi, un atto consensuale OSCE). La decisione presa a Roma lasciava, infatti, agli Stati partecipanti la possibilit\u00e0 di determinare lo strumento attraverso il quale garantire personalit\u00e0 giuridica all\u2019OSCE: la Convenzione sarebbe cos\u00ec un trattato internazionale tra tutti o alcuni Stati partecipanti, e non un documento OSCE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SITUAZIONE ATTUALE<\/strong><\/p>\n<p>Il dialogo e confronto tra gli Stati partecipanti sulle &#8220;quattro opzioni&#8221; prosegue con regolarit\u00e0, ma non ci si attendono risultati in tempi brevi vista la notevole distanza che ancora caratterizza le varie posizioni.<\/p>\n<p>Per affrontare le gravi difficolt\u00e0 operative che sorgono in uno scenario di status giuridico frammentato, il Segretariato OSCE si \u00e8 fatto promotore di un modello di \u201cstanding arrangement\u201d bilaterale da proporre ai Paesi interessati. L\u2019idea del Segretariato \u00e8 quella di trovare una soluzione pratica e temporanea, senza per questo ostacolare la ricerca di un consenso politico su una delle quattro opzioni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Documenti OSCE<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.osce.org\/chairmanship\/472428\">Report on Strengthening the Legal Framework of the OSCE in 2019-2020<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.osce.org\/chairmanship\/407768\">Report on Strengthening the Legal Framework of the OSCE in 2018<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.osce.org\/chairmanship\/361771\">Report on Strengthening the Legal Framework of the OSCE in 2017<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Bibliografia<\/strong><\/p>\n<p>Peters, A., Platise, M.S. &amp; Moser, C. (2019, Ott 25).\u00a0<a href=\"https:\/\/www.mpil.de\/en\/pub\/research\/archive\/the-osce-legal-framework.cfm\">What Legal Framework for the OSCE? A book Launch Conversation<\/a>. Berlino: Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.<\/p>\n<p>Platise, M.S. &amp; Peters, A. (2018, Set 13).\u00a0<a href=\"https:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=3248991\">Transformation of the OSCE Legal Status<\/a>. Max Planck Institute for Comparative Public Law &amp; International Law (MPIL) Research Paper No. 2018-23.<\/p>\n<p>Ley, I. (2016, Ago 08).\u00a0<a href=\"https:\/\/voelkerrechtsblog.org\/de\/legal-personality-for-the-osce\/\">Legal personality for the OSCE? Some observations at the occasion of the recent conference on the legal status of the OSCE<\/a>, V\u00f6lkerrechtsblog. doi: 10.17176\/20180412-220258.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Scheda aggiornata al luglio 2021<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Sulla questione della personalit\u00e0 giuridica dell\u2019OSCE gli Stati partecipanti si sono lungamente confrontati, senza mai trovare un accordo. 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